l Tribunale di Bari sancisce la linea dura: superare i 180 giorni per il rendiconto fa scattare la revoca automatica per mala gestio.
Conseguenze legali se l’amministratore ignora il termine dei 180 giorni
L’ordinamento giuridico italiano, attraverso il combinato disposto degli articoli 1129 e 1130 del Codice Civile, stabilisce che l’amministratore che omette di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio incorre in una grave irregolarità. Questa violazione non è soggetta a interpretazioni benevole o a valutazioni sulla “buona fede” del professionista, poiché il legislatore ha inteso sanzionare direttamente il comportamento omissivo. La conseguenza immediata è la possibilità per ogni singolo condòmino di adire l’autorità giudiziaria per ottenere la revoca del mandato. In questo contesto, il Tribunale di Bari ha ribadito che il superamento della soglia temporale dei centottanta giorni configura automaticamente una condotta di mala gestio, privando il giudice di qualsiasi discrezionalità nel valutare se il ritardo sia più o meno accettabile. Il provvedimento sottolinea come la funzione di questa norma sia quella di garantire la certezza del diritto e la costante informazione dei proprietari sulla gestione del patrimonio comune.
Perché il termine per la presentazione del rendiconto è considerato perentorio e non ordinatorio?
La distinzione tra termine perentorio e ordinatorio rappresenta il cuore della discussione giuridica che ha portato alla rimozione del professionista nel caso pugliese. Un termine ordinatorio permetterebbe una certa flessibilità, giustificata magari da carichi di lavoro eccessivi o difficoltà tecniche, mentre il termine perentorio non ammette deroghe, determinando la decadenza o la sanzione al solo scadere della data. Secondo la magistratura barese, la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall’art. 1130 n. 10 del Codice Civile è l’unica interpretazione possibile per evitare che la trasparenza contabile diventi un miraggio. Se si lasciasse al singolo magistrato il compito di decidere, caso per caso, se un ritardo di sette, otto o dieci mesi sia tollerabile, si creerebbe un clima di incertezza intollerabile per i condòmini. La scadenza semestrale serve a cristallizzare un obbligo di rendicontazione che è l’essenza stessa del contratto di mandato, assicurando che chi amministra denaro altrui ne risponda in tempi certi e prestabiliti.
Quali sono i diritti dei condòmini di fronte a un amministratore che non presenta i conti?
Ogni proprietario ha il diritto inalienabile di conoscere lo stato finanziario del proprio stabile e l’utilizzo delle quote versate. Quando l’amministratore non rispetta l’obbligo di convocazione entro i 180 giorni, il singolo condòmino (o un gruppo di essi) può attivare la procedura di revoca giudiziale. Non è necessario che l’assemblea voti prima la sfiducia: l’azione può essere intrapresa individualmente, proprio perché la mala gestio per omesso rendiconto lede un diritto soggettivo alla corretta amministrazione. La sentenza del Tribunale di Bari conferma che non occorre fornire la prova di un danno patrimoniale concreto (come un buco di bilancio o una distrazione di fondi); il semplice fatto che il rendiconto non sia stato sottoposto al vaglio dell’assemblea nei tempi previsti è sufficiente per interrompere il rapporto fiduciario. Questo orientamento giurisprudenziale restituisce potere ai cittadini, impedendo che gli amministratori trasformino la gestione dei beni comuni in una zona d’ombra priva di controlli periodici. La certezza del diritto passa necessariamente per la puntualità contabile.
Fonte: www.laleggepertutti.it – Autore: Raffaella Mari
