I canoni di locazione non percepiti nella dichiarazione dei redditi

Anche quando il canone di locazione non viene percepito, il proprietario deve dichiararlo tra i redditi (con poche eccezioni).

I canoni di locazione non percepiti rappresentano un problema che ha rilevanti conseguenze fiscali, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi. Scopriamo come affrontare il mancato pagamento degli affitti, sia residenziali che commerciali, e analizziamo i passaggi necessari per non incorrere in errori durante la compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di canoni di locazione non percepiti.

In linea generale, il proprietario di un immobile deve dichiarare i canoni di locazione percepiti, anche se non li ha effettivamente incassati. Tuttavia, esiste un’importante eccezione: i canoni non percepiti possono non essere dichiarati solo quando è avvenuta una risoluzione del contratto di locazione, oppure quando è stato emesso un provvedimento giudiziale, come un decreto ingiuntivo o un’ordinanza di sfratto.

Nel caso in cui l’inquilino smetta di pagare e il proprietario si trovi in una situazione di mancato incasso, i redditi da locazione devono essere dichiarati fino al momento della risoluzione contrattuale o dell’ottenimento di una sentenza giudiziale che certifica l’inadempimento dell’inquilino. Prima di tale evento, anche se il canone non è stato incassato, esso viene considerato imponibile ai fini fiscali.

Nel Modello 730, il credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti deve essere indicato nel quadro G, sezione II, nello specifico nel rigo G2. Qui si devono riportare i dati relativi al decreto ingiuntivo o alla sentenza di sfratto che certificano il mancato incasso dei canoni. È importante conservare tutti i documenti comprovanti la risoluzione giudiziale, poiché saranno necessari in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda, invece, il Modello Redditi andranno indicati nel quadro CR, rigo CR8.