
U.P.P.I Umbria

L’art. 2, co. 3 della Legge n. 431/98 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina volta ad incentivare il mercato delle locazioni, attraverso i contratti di locazione convenzionati. In particolare, il contratto di affitto a canone concordato può essere applicato per le unità immobiliari abitative per quanto riguarda i contratti della durata di:
- Di 3 anni + 2 di rinnovo (o 3) per le abitazioni;
- Da 6 a 36 mesi per gli studenti universitari;
- Da 1 a 18 mesi per i contratti transitori (es. esigenze di lavoro).
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E/2018 ha chiarito che se a livello locale è stato stipulato un Accordo Territoriale sulla base del D.M. 16 gennaio 2017, per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato, almeno una delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo Territoriale deve certificare la conformità del contratto stipulato tra le parti rispetto a quanto previsto dall’accordo stesso.
UPPI, firmataria degli Accordi in Umbria, Vi garantisce che:
i Dati, i Parametri, i Requisiti Economici riportati nei Contratti Assistiti
corrispondono ai requisiti previsti negli gli Accordi Locali firmati fra i Sindacati dei Proprietari e degli Inquilini con rispetto del D.M. 16 Gennaio 2017,
oppure,
UPPI Rilascia ATTESTATO UNILATERALE o BILATERALE DI RISPONDENZA che consente:
al Locatore:
al Conduttore:
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Risoluzione n. 31/E/2018, che, per i contratti stipulati in base ai nuovi accordi territoriali privi dell’assistenza delle associazioni, tale attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
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